Condizioni Generali di Contratto
- § 1 Ambito di applicazione
- § 2 Definizioni dei termini
- § 3 Conclusione del contratto – Acconto
- § 4 Inizio e fine del soggiorno
- § 5 Recesso dal contratto di alloggio – Penale di cancellazione
- § 6 Fornitura di un alloggio sostitutivo
- § 7 Diritti dell'altro contraente
- § 8 Obblighi del contraente
- § 9 Diritti dell'albergatore
- § 10 Obblighi del gestore della struttura ricettiva
- § 11 Responsabilità del albergatore per danni alle cose portate in albergo
- § 12 Limitazioni di responsabilità
- § 13 Detenzione di animali
- § 14 Prolungamento del soggiorno
- § 15 Scioglimento del contratto di alloggio – Risoluzione anticipata
- § 16 Malattia o morte dell'ospite
- § 17 Luogo di adempimento, foro competente e scelta della legge applicabile
- § 18 Trattamento dei dati durante l'utilizzo dei sistemi PMS (widget)
- § 19 Varie
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto per il settore alberghiero (di seguito „AGBH 2006“) sostituiscono le precedenti ÖHVB nella versione del 23 settembre 1981. 1.2 Le AGBH 2006 non escludono accordi speciali. Le AGBH 2006 hanno carattere sussidiario rispetto agli accordi stipulati singolarmente. § 2 Definizioni 2.1 Definizioni: „Albergatore“: è una persona fisica o giuridica che ospita ospiti a titolo oneroso. „Ospite“: è una persona fisica che usufruisce del servizio di alloggio. L’ospite è di norma anche parte contraente. Sono considerati ospiti anche le persone che arrivano insieme alla parte contraente (ad es. familiari, amici ecc.). „Parte contraente“: è una persona fisica o giuridica, nazionale o estera, che stipula un contratto di alloggio in qualità di ospite o per conto di un ospite. „Consumatore“ e „imprenditore“: i termini vanno intesi ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori del 1979, nella versione attualmente in vigore. „Contratto di alloggio“: è il contratto stipulato tra l’albergatore e la parte contraente, il cui contenuto viene di seguito disciplinato in modo più dettagliato. 3 § 3 Stipula del contratto – Acconto 3.1 Il contratto di alloggio si perfeziona con l’accettazione da parte dell’albergatore della richiesta del contraente. Le dichiarazioni elettroniche si considerano ricevute quando la parte a cui sono destinate può consultarle in circostanze normali e la ricezione avviene durante l’orario di lavoro comunicato dall’albergatore. 3.2 L’albergatore ha il diritto di stipulare il contratto di alloggio a condizione che la controparte versi un acconto. In tal caso, l’albergatore è tenuto, prima di accettare la prenotazione scritta o verbale della controparte, a informare quest’ultima in merito all’acconto richiesto. Se la parte contraente acconsente al versamento dell’acconto (per iscritto o verbalmente), il contratto di alloggio si perfeziona al momento in cui il gestore riceve la dichiarazione di consenso al pagamento dell’acconto da parte della parte contraente. 3.3 Il contraente è tenuto a versare l’acconto al più tardi 7 giorni (data di ricezione) prima dell’inizio del soggiorno. I costi della transazione finanziaria (ad es. le spese di bonifico) sono a carico del contraente. Per le carte di credito e di debito si applicano le rispettive condizioni delle società emittenti. 3.4 L’acconto costituisce un pagamento parziale del corrispettivo concordato. § 4 Inizio e fine del soggiorno 4.1 Salvo diversa indicazione da parte dell’albergatore in merito all’orario di ingresso, la parte contraente ha il diritto di prendere possesso dei locali affittati a partire dalle ore 16.00 del giorno concordato („giorno di arrivo“). 4.2 Se una camera viene occupata per la prima volta prima delle ore 6:00 del mattino, la notte precedente conta come primo pernottamento. 4.3 Il contraente è tenuto a liberare i locali affittati entro le ore 12:00 del giorno di partenza. L’albergatore ha il diritto di addebitare un giorno in più qualora i locali affittati non vengano liberati entro il termine previsto. 4 § 5 Recesso dal contratto di alloggio – Penale di annullamento; recesso da parte dell’albergatore 5.1 Se il contratto di alloggio prevede un acconto e quest’ultimo non è stato versato dalla parte contraente entro il termine stabilito, l’albergatore può recedere dal contratto di alloggio senza concedere un termine di grazia. 5.2 Qualora l’ospite non si presenti entro le ore 18.00 del giorno di arrivo concordato, non sussiste alcun obbligo di ospitalità, a meno che non sia stato concordato un orario di arrivo successivo. 5.3 Se la controparte ha versato un acconto (cfr. 3.3), gli alloggi rimangono invece riservati fino alle ore 12.00 del giorno successivo a quello del soggiorno concordato. In caso di pagamento anticipato di più di quattro giorni, l’obbligo di ospitalità cessa a partire dalle ore 18:00 del quarto giorno, considerando il giorno di arrivo come primo giorno, a meno che l’ospite non comunichi una data di arrivo successiva. 5.4 Entro e non oltre 3 mesi prima del giorno di arrivo concordato del contraente, il contratto di alloggio può essere risolto dall’albergatore, per motivi oggettivamente giustificati, salvo diversamente concordato, mediante dichiarazione unilaterale. Recesso da parte del contraente – Penale di cancellazione 5.5 Entro e non oltre 3 mesi prima del giorno di arrivo concordato dell’ospite, il contratto di alloggio può essere risolto mediante dichiarazione unilaterale da parte del contraente senza il pagamento di alcuna penale di cancellazione. 5.6 Al di fuori del periodo stabilito al § 5.5, il recesso mediante dichiarazione unilaterale della parte contraente è possibile solo previo pagamento delle seguenti penali di cancellazione: – fino a 1 mese prima della data di arrivo: 40 % del prezzo totale del pacchetto; – fino a 1 settimana prima del giorno di arrivo: 70 % del prezzo totale del pacchetto; – nell’ultima settimana prima del giorno di arrivo: 90 % del prezzo totale del pacchetto. Da 5 a 3 mesi Da 3 mesi a 1 mese Da 1 mese a 1 settimana Nell’ultima settimana Nessuna penale di cancellazione 40 % 70 % 90 % Impedimenti all’arrivo 5.7 Se il contraente non può presentarsi presso la struttura ricettiva il giorno dell’arrivo a causa di circostanze imprevedibili ed eccezionali (ad es. nevicate estreme, inondazioni ecc.) che rendono impossibili tutte le vie di accesso, il contraente non è tenuto a pagare il corrispettivo concordato per i giorni di arrivo. 5.8 L’obbligo di pagamento del corrispettivo per il soggiorno prenotato riprende vigore non appena l’arrivo diventa nuovamente possibile, qualora ciò avvenga entro tre giorni. § 6 Messa a disposizione di un alloggio sostitutivo 6.1 L’albergatore può mettere a disposizione della parte contraente o degli ospiti un alloggio sostitutivo adeguato (di pari qualità), qualora ciò sia ragionevolmente accettabile per la parte contraente, in particolare se la differenza è minima e oggettivamente giustificata. 6.2 Una giustificazione oggettiva sussiste, ad esempio, qualora la camera (le camere) sia (siano) diventata (diventate) inagibile (inagibili), gli ospiti già sistemati prolunghino il loro soggiorno, si verifichi un sovraffollamento o altre importanti misure operative rendano necessaria tale misura. 6.3 Eventuali spese aggiuntive per l’alloggio sostitutivo sono a carico dell’albergatore. § 7 Diritti della parte contraente 7.1 Con la stipula di un contratto di alloggio, la parte contraente acquisisce il diritto all’uso consueto delle camere affittate, delle strutture della struttura ricettiva che sono normalmente accessibili agli ospiti senza condizioni particolari, nonché al servizio usuale. Il contraente è tenuto a esercitare i propri diritti nel rispetto delle eventuali direttive dell’albergo e/o degli ospiti (regolamento interno). 6 § 8 Obblighi del contraente 8.1 Il contraente è tenuto a di pagare, al più tardi al momento della partenza, il corrispettivo concordato, maggiorato di eventuali importi aggiuntivi derivanti dall’utilizzo di prestazioni aggiuntive da parte sua e/o degli ospiti che lo accompagnano, oltre all’imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge. 8.2 Il gestore non è tenuto ad accettare valute estere. Qualora l’albergatore accetti valute estere, queste saranno accettate in pagamento, per quanto possibile, al tasso di cambio del giorno. Qualora l’albergatore accetti valute estere o mezzi di pagamento non in contanti, il contraente si fa carico di tutti i costi connessi, quali ad esempio richieste di informazioni presso società emittenti di carte di credito, telegrammi, ecc. 8.3 Il contraente risponde nei confronti del gestore per ogni danno causato da lui stesso, dall’ospite o da altre persone che, con la conoscenza o il consenso del contraente, usufruiscono dei servizi del gestore. § 9 Diritti dell’albergatore 9.1 Qualora il contraente rifiuti il pagamento del corrispettivo concordato o sia in ritardo con il pagamento, all’albergatore spetta il diritto di ritenzione previsto dalla legge ai sensi del § 970c dell’ABGB, nonché il diritto di pegno previsto dalla legge ai sensi del § 1101 dell’ABGB sugli oggetti portati dal contraente o dall’ospite. Tale diritto di ritenzione o di pegno spetta inoltre all’albergatore a garanzia del proprio credito derivante dal contratto di alloggio, in particolare per i pasti, altre spese sostenute per conto della parte contraente e per eventuali richieste di risarcimento di qualsiasi natura. 9.2 Qualora il servizio venga richiesto nella camera del contraente o in orari insoliti (dopo le ore 20:00 e prima delle ore 6:00), l’albergatore ha il diritto di richiedere un supplemento. Tale supplemento deve tuttavia essere indicato nel listino prezzi delle camere. L’albergatore può anche rifiutare tali prestazioni per motivi operativi. 9.3 L’albergatore ha il diritto di emettere in qualsiasi momento una fattura o un conguaglio parziale per le proprie prestazioni. 7 § 10 Obblighi dell’albergatore 10.1 L’albergatore è tenuto a fornire le prestazioni concordate in misura conforme al proprio standard. 10.2 I servizi speciali del gestore soggetti a indicazione separata, non compresi nella tariffa di alloggio, sono ad esempio: a) servizi speciali di alloggio che possono essere fatturati separatamente, quali la messa a disposizione di saloni, sauna, piscina coperta, solarium, posto auto in garage ecc.; b) per la messa a disposizione di letti supplementari o lettini per bambini viene applicato un prezzo ridotto. § 11 Responsabilità dell’albergatore per danni a beni portati in struttura 11.1 L’albergatore è responsabile, ai sensi dei §§ 970 e seguenti dell’ABGB, per i beni portati in struttura dal contraente. La responsabilità dell’albergatore sussiste solo se gli oggetti sono stati consegnati all’albergatore o al personale da lui autorizzato, oppure sono stati portati in un luogo da questi indicato o a tale scopo designato. Qualora il gestore non riesca a fornire la prova contraria, è responsabile per propria colpa o per colpa del proprio personale, nonché delle persone in entrata e in uscita. L’albergatore risponde, ai sensi dell’art. 970, comma 1, del Codice civile austriaco (ABGB), al massimo fino all’importo stabilito dalla legge federale del 16 novembre 1921 sulla responsabilità degli albergatori e di altri imprenditori, nella versione vigente. Qualora la controparte contrattuale o l’ospite non ottemperi immediatamente alla richiesta del gestore di depositare i propri effetti personali in un apposito luogo di custodia, il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità. L’entità di un’eventuale responsabilità dell’albergatore è limitata al massimo alla somma assicurata dalla polizza di responsabilità civile del rispettivo albergatore. Si deve tenere conto di un’eventuale colpa della controparte contrattuale o dell’ospite. 11.2 La responsabilità dell’albergatore è esclusa in caso di negligenza lieve. Se la parte contraente è un imprenditore, la responsabilità è esclusa anche in caso di negligenza grave. In tal caso, spetta alla parte contraente l’onere della prova dell’esistenza della colpa. I danni consequenziali o indiretti, nonché il mancato guadagno, non saranno in alcun caso risarciti. 11.3 Per oggetti di valore, denaro e titoli, il gestore della struttura ricettiva risponde solo fino a un importo attualmente pari a 550,– €. Il gestore dell’albergo risponde per danni eccedenti tale importo solo nel caso in cui abbia preso in custodia tali oggetti con cognizione della loro natura o nel caso in cui il danno sia stato causato da lui stesso o da uno dei suoi dipendenti. La limitazione di responsabilità di cui ai punti 12.1 e 12.2 si applica per analogia. 8 11.4 Il gestore dell’albergo può rifiutare la custodia di oggetti di valore, denaro e titoli qualora si tratti di oggetti di valore notevolmente superiore a quello degli oggetti che gli ospiti della struttura ricettiva in questione affidano abitualmente in custodia. 11.5 In ogni caso di custodia accettata, la responsabilità è esclusa se la controparte contrattuale e/o l’ospite non segnalano immediatamente all’albergatore il danno verificatosi non appena ne vengono a conoscenza. Inoltre, tali diritti devono essere fatti valere in sede giudiziaria entro tre anni dalla data in cui il contraente o l’ospite ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza; in caso contrario, il diritto decade. § 12 Limitazioni di responsabilità 12.1 Se la parte contraente è un consumatore, è esclusa la responsabilità dell’albergatore per negligenza lieve, ad eccezione dei danni alle persone. 12.2 Se la parte contraente è un imprenditore, è esclusa la responsabilità dell’albergatore per negligenza lieve e grave. In tal caso, spetta alla parte contraente l’onere della prova dell’esistenza della colpa. Non vengono risarciti i danni consequenziali, i danni immateriali o indiretti, né il mancato guadagno. Il danno risarcibile è in ogni caso limitato all’ammontare dell’interesse di fiducia. § 13 Presenza di animali 13.1 Gli animali possono essere portati nella struttura ricettiva solo previo consenso del gestore e, eventualmente, dietro pagamento di un corrispettivo speciale. 13.2 La parte contraente che porta con sé un animale è tenuta a custodirlo e sorvegliarlo adeguatamente durante il soggiorno oppure a farlo custodire e sorvegliare, a proprie spese, da terzi idonei. 13.3 La parte contraente o l’ospite che porta con sé un animale deve disporre di un’adeguata assicurazione di responsabilità civile per animali o di un’assicurazione di responsabilità civile privata che copra anche eventuali danni causati dagli animali. La prova della copertura assicurativa deve essere fornita su richiesta del gestore della struttura ricettiva. 9 13.4 La parte contraente o il suo assicuratore rispondono in solido nei confronti del gestore della struttura ricettiva per i danni causati dagli animali portati con sé. Il danno comprende in particolare anche quei risarcimenti che l’albergatore è tenuto a versare a terzi. 13.5 Agli animali è vietato l’accesso ai saloni, alle sale comuni, ai ristoranti e alle aree benessere. § 14 Proroga del soggiorno 14.1 Il contraente non ha diritto alla proroga del proprio soggiorno. Qualora il contraente comunichi tempestivamente la propria intenzione di prorogare il soggiorno, l’albergatore potrà acconsentire alla proroga del contratto di alloggio. L’albergatore non ha alcun obbligo in tal senso. 14.2 Qualora il contraente non possa lasciare la struttura ricettiva il giorno della partenza perché, a causa di circostanze imprevedibili ed eccezionali (ad es. nevicate intense, inondazioni ecc.) tutte le vie di partenza siano bloccate o inutilizzabili, il contratto di alloggio si proroga automaticamente per la durata dell’impossibilità di partenza. Una riduzione del corrispettivo per tale periodo è possibile, semmai, solo se il contraente non può usufruire appieno dei servizi offerti dalla struttura ricettiva a causa delle condizioni meteorologiche eccezionali. L’albergatore ha il diritto di richiedere almeno il corrispettivo corrispondente al prezzo normalmente applicato in bassa stagione. § 15 Cessazione del contratto di alloggio – Risoluzione anticipata 15.1 Se il contratto di alloggio è stato stipulato a tempo determinato, esso cessa alla scadenza del termine. 15.2 Qualora il contraente parta anticipatamente, l’albergatore ha il diritto di esigere l’intero corrispettivo concordato. L’albergatore detrarrà quanto ha risparmiato a seguito del mancato utilizzo dei servizi da lui offerti o quanto ha ricavato dall’affitto ad altri ospiti delle camere prenotate. Si ha un risparmio solo se, al momento del mancato utilizzo dei locali prenotati dall’ospite, la struttura ricettiva è al completo e i locali possono essere affittati ad altri ospiti a seguito della cancellazione da parte della parte contraente. L’onere della prova del risparmio spetta alla controparte contrattuale. 15.3 Il contratto con l’albergatore cessa in caso di decesso di un ospite. 10 15.4 Se il contratto di alloggio è stato stipulato a tempo indeterminato, le parti contraenti possono recedere dal contratto entro le ore 10.00 del terzo giorno precedente la data prevista per la scadenza del contratto. 15.5 L’albergatore ha il diritto di risolvere il contratto di alloggio con effetto immediato per giusta causa, in particolare se la controparte contrattuale o l’ospite a) fa un uso notevolmente dannoso dei locali o, con il proprio comportamento sconsiderato, offensivo o comunque gravemente sconveniente, renda sgradevole la convivenza agli altri ospiti, al proprietario, al suo personale o a terzi che soggiornano nella struttura ricettiva, oppure si renda colpevole nei confronti di tali persone di un atto punibile penalmente contro la proprietà, la moralità o l’incolumità fisica; b) sia affetto da una malattia contagiosa o da una malattia che si protrae oltre la durata del soggiorno, oppure necessiti comunque di cure; c) non paghi le fatture presentate alla scadenza entro un termine ragionevole (3 giorni). 15.6 Qualora l’adempimento del contratto risulti impossibile a causa di un evento da considerarsi forza maggiore (ad es. calamità naturali, scioperi, serrata, disposizioni delle autorità ecc.), l’albergatore può risolvere il contratto di alloggio in qualsiasi momento senza preavviso, a meno che il contratto non sia già considerato risolto ai sensi di legge o l’albergatore non sia esonerato dal proprio obbligo di ospitalità. Sono escluse eventuali richieste di risarcimento danni ecc. da parte della controparte contrattuale. § 16 Malattia o decesso dell’ospite 16.1 Se un ospite si ammala durante il suo soggiorno nella struttura ricettiva, l’albergatore provvederà all’assistenza medica su richiesta dell’ospite. In caso di pericolo imminente, l’albergatore provvederà all’assistenza medica anche senza specifica richiesta da parte dell’ospite, in particolare qualora ciò sia necessario e l’ospite non sia in grado di provvedervi autonomamente. 16.2 Finché l’ospite non è in grado di prendere decisioni o non è possibile contattare i suoi familiari, l’albergatore provvederà alle cure mediche a spese dell’ospite. L’estensione di tali misure di assistenza cessa tuttavia nel momento in cui l’ospite è in grado di prendere decisioni o i familiari sono stati informati del caso di malattia. 11 16.3 Il gestore ha diritto al risarcimento, nei confronti della controparte contrattuale e dell’ospite o, in caso di decesso, nei confronti dei loro successori legali, in particolare per le seguenti spese: a) spese mediche non ancora saldate, spese per il trasporto sanitario, medicinali e ausili terapeutici; b) la disinfezione dei locali resa necessaria; c) biancheria, lenzuola e biancheria da letto diventate inutilizzabili, altrimenti per la disinfezione o la pulizia approfondita di tutti questi oggetti; d) ripristino di pareti, arredi, tappeti ecc., nella misura in cui questi siano stati contaminati o danneggiati in relazione alla malattia o al decesso, e) l’affitto della camera, nella misura in cui l’alloggio sia stato utilizzato dall’ospite, più eventuali giorni di inutilizzabilità dei locali a causa di disinfezione, sgombero o simili; f) eventuali altri danni subiti dall’albergatore. § 17 Luogo di adempimento, foro competente e scelta della legge applicabile 17.1 Il luogo di adempimento è il luogo in cui ha sede la struttura ricettiva. 17.2 Il presente contratto è soggetto al diritto formale e sostanziale austriaco, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato (in particolare la legge austriaca sul diritto internazionale privato (IPRG) e la Convenzione di Washington (EVÜ)), nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili. 17.3 Il foro competente esclusivo, nel caso di un rapporto contrattuale tra imprese, è la sede del gestore della struttura ricettiva; il gestore ha inoltre il diritto di far valere i propri diritti anche dinanzi a qualsiasi altro tribunale competente per territorio e per materia. 17.4 Qualora il contratto di alloggio sia stato stipulato con una parte contraente che sia un consumatore e abbia il proprio domicilio o la propria residenza abituale in Austria, le azioni legali nei confronti del consumatore possono essere intentate esclusivamente presso il domicilio, la residenza abituale o il luogo di lavoro del consumatore. 17.5 Se il contratto di alloggio è stato stipulato con una parte contraente che è un consumatore e ha il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione Europea (ad eccezione dell’Austria), Islanda, Norvegia o Svizzera, è competente in via esclusiva il tribunale competente per territorio e per materia in relazione al domicilio del consumatore per le azioni legali intentate contro quest’ultimo. 12 § 18 Varie 18.1 Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni di cui sopra, il decorso di un termine ha inizio dalla notifica dell’atto che lo stabilisce alle parti contraenti tenute a rispettarlo. Nel calcolo di un termine determinato in giorni, non si conta il giorno in cui ricade il momento o l’evento a partire dal quale deve decorrere il termine. I termini fissati in settimane o mesi si riferiscono al giorno della settimana o del mese che, per denominazione o numero, corrisponde al giorno a partire dal quale il termine deve essere calcolato. Se tale giorno manca nel mese, fa fede l’ultimo giorno di quel mese. 18.2 Le comunicazioni devono pervenire alla controparte entro l’ultimo giorno del termine (ore 24:00). 18.3 L’albergatore ha il diritto di compensare i propri crediti con quelli della controparte, su richiesta di quest’ultima. La parte contraente non ha il diritto di compensare i propri crediti con i crediti dell’albergatore, a meno che l’albergatore non sia insolvente o il credito della parte contraente sia stato accertato in via giudiziaria o riconosciuto dall’albergatore. 18.4 In caso di lacune normative, si applicano le disposizioni di legge pertinenti.
Trattamento dei dati durante l'utilizzo di sistemi PMS (widget)
Su queste pagine potrebbero essere presenti widget della società zadego GmbH (easybooking)
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Via Anton Melzer 10
6020 Innsbruck
Austria
Si tratta di un sistema PMS, che è il fornitore del software alberghiero
del responsabile. A seconda dell'azienda turistica, i widget possono
i seguenti agiscono:
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• Maschera di prenotazione
• Piccola ricerca (richiesta, prenotazione)
• Vista categorie
Vista della camera
• Widget Pacchetti
• Panoramica dei prezzi
• Confronto prezzi
• Calendario delle disponibilità
• Check-in online
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Il suddetto titolare e la zadego GmbH (entrambi indicati congiuntamente anche come „Fornitore“
denominati) si trovano in un rapporto d'affari regolato da contratto. Il Titolare
ottiene il suo software di gestione e prenotazione alberghiera dalla zadego GmbH.
È in corso un trasferimento dei dati personali da Lei comunicati a
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anche agli enti del turismo, ai fornitori di servizi di notifica delle presenze, ai fornitori di servizi di pagamento e ad altri
Aziende collegate al sistema di gestione e/o ai locatori e per
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